L’apposizione di un termine nei contratti di lavoro

Lavoro Milano

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In materia di contratti di lavoro a termine, si segnala una recente pronuncia della Corte Costituzionale (C.Cost. 22 maggio 2013 n. 107), la quale – rigettando una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Trani in ordine all’art. 1, comma 1, del D.L.vo n. 368/2001, nella parte in cui non prevede espressamente l’onere, a carico del datore di lavoro, di indicare il nome del lavoratore sostituito – ha dichiarato invece la legittimità costituzionale della norma ivi richiamata, che prevede la possibilità di apporre un termine al contratto di lavoro, purché sussistano ragioni di carattere sostitutivo (oltre che tecnico, produttivo o organizzativo, ai sensi dell’art. 1 dlgs 368/2001) che devono essere specificate per iscritto nel contratto. In particolare, a dire della Corte, vero che la identificazione personale del prestatore sostituito risponde a criteri di trasparenza, ma al tempo stesso non si può escludere che, in presenza di realtà aziendali complesse (v. Cass., n. 10175 del 28 aprile 2010), si possa ricorrere alla individuazione di criteri alternativi, rigorosamente oggettivi, tali da garantire lo stesso fine di trasparenza.

In altre parole, i criteri da adottare sono i seguenti:
– ove possibile, occorre identificare nominativamente il personale sostituito;
– nelle ipotesi più complesse, nelle quali l’indicazione preventiva del lavoratore sostituito non sia praticabile per le notevoli dimensioni dell’azienda o per l’elevato numero degli avvicen­damenti di personale, è necessario manifestare l’esigenza di sostituire lavoratori a tempo indeterminato con lavoratori a termine ed insieme indicare, in luogo del nominativo, elementi differenti (quali, ad esempio, l’ambito territoriale di assunzione, il luogo della prestazione lavorativa e le mansioni). Questi ultimi elementi, infatti, secondo la Corte, permettono di verificare l’effettiva sussistenza della causa giustificatrice del contratto e di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, garantendo la trasparenza necessaria (quindi, garantendo che la causa della sostituzione di personale sia effettiva, immutabile nel corso del rapporto e verificabile, ove revocata in dubbio). Nello stesso senso, la Corte Costituzionale richiama, ex plurimis, pronunce della Corte di cassazione, sezione lavoro, in materia (sentenze n. 1576 e n. 1577 del 2010).
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