È vietata l’emissione di assegni postdatati o in bianco a fine di garanzia

Assegno1Con una recente pronuncia, la Corte di Cassazione (Cass. civ., 1^ sez., sent. n. 10710/2016) è tornata sul tema della emissione di assegni “postdatati o in bianco” al fine di garanzia, ovvero sulla prassi molto diffusa di consegnare al creditore, a garanzia di un proprio debito, un assegno postdatato o in bianco, con l’impegno del creditore di restituire il predetto titolo a seguito del corretto adempimento della obbligazione da parte del debitore.

Nella pronuncia sopra richiamata, infatti, la Suprema Corte, richiamando un orientamento già consolidato sul punto (cfr. Cass. civ. sez. 3, n. 26232 del 22 novembre 2013) ha sancito la contrarietà della postdatazione alle “norme imperative di cui agli articoli 1 e 2 del regio decreto numero 1736 del 21 dicembre 1933″, dando luogo “ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all’ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall’art. 1343 c.c.”. Pertanto, a dire della Corte, “non viola il principio dell’autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c. (cfr. Cass. civ. sezione 2, n. 4368 del 19 aprile 1995)”.

Conseguentemente, sulla scorta del predetto principio, la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Palermo (sentenza n. 803/09) che aveva invece ritenuto che la postdatazione non rendesse il titolo nullo in sè, ma solamente la postdatazione, con la conseguenza che il prenditore poteva comunque esigerne l’immediato pagamento, restando del tutto valido il sottostante patto di garanzia.

 

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