Il nuovo “processo breve”

Come si impugna il licenziamento a seguito della legge Fornero?

legge = per tuttiLe modalità di impugnazione del licenziamento sono disciplinate dalla L. 604/1966. Il licenziamento deve essere impugnato dal lavoratore per iscritto (raccomandata A.R o a mano, telegramma, o con qualsiasi atto scritto idoneo a rendere nota la sua volontà), entro 60 GIORNI dalla comunicazione in forma scritta, da parte del datore di lavoro, di cessazione del rapporto di lavoro.

N.B. Il termine di 60 giorni è previsto a pena di decadenza: questo significa che se si lascia scadere inutilmente tale termine, si perde per sempre la possibilità di impugnare il licenziamento.

A seguito della predetta impugnazione, il lavoratore, a pena di inefficacia della impugnazione stessa, entro i successivi 180 GIORNI dalla data di impugnazione del licenziamento, DEVE: depositare ricorso giudiziale oppure comunicare alla controparte la richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato ex art. 6 l. 604/66. In questa ultima ipotesi, nel caso di rifiuto da parte del datore di lavoro o comunque di mancato accordo, il lavoratore, entro i successivi 60 GIORNI, sempre a pena di decadenza, deve depositare il ricorso giudiziale.

N.B.  Il termine di 180 giorni è previsto a pena di decadenza: questo significa che se si lascia scadere inutilmente tale termine, si perde per sempre la possibilità di impugnare il licenziamento, in quanto il lavoratore non potrà più agire in giudizio.

[ La riforma Fornero è intervenuta sul secondo termine decadenziale riducendolo da 270 a 180 gg. Tale termine ridotto opera nei confronti dei licenziamenti intimati dopo il 18/07/12. Il termine di 270 gg era stato recentemente introdotto dalla L. 183/2010, c.d. Collegato Lavoro,  e si applicava ai licenziamenti intimati a partire dal 31/12/2011 ].

Come già evidenziato nell’articolo “La riforma Fornero in pillole”, la riforma ha introdotto un rito speciale specificatamente dedicato alle controversie giudiziali che hanno ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi di cui al novellato art. 18 L. 300/1970, anche quando debbano essere risolte questioni afferenti alla qualificazione del rapporto di lavoro. Controversie che, quindi, ferma la competenza del Tribunale del lavoro, non soggiacciono più alle regole del processo del lavoro di cui agli artt. 409  e ss cpc.

L’intento del legislatore è quello di fornire al lavoratore uno strumento che gli consenta di ottenere in tempi celeri la risoluzione delle predette controversie: la celerità dovrebbe essere garantita sia dal fatto che alla trattazione di tali procedimenti dovranno essere riservati particolari giorni di udienza nel ruolo dei Giudici del lavoro, sia dalla serrata scansione temporale delle diverse fasi e dei successivi gradi di giudizio, tutti improntati ad una trattazione ancor più semplificata ed informale rispetto a quella del rito speciale del lavoro ex art. 409 ss cpc.

Vediamo, nel particolare, le peculiarità del nuovo rito:

Entrata in vigore : il nuovo rito si applica a tutte le controversie instaurate successivamente al 18/07/2012 (anche se hanno ad oggetto licenziamenti intimati prima di tale data e dunque potenzialmente soggetti alla pregressa disciplina dell’art. 18 ante riforma) e a tutte le impugnazioni fatte successivamente a tale data.

Campo di applicazione :

  • Licenziamenti illegittimi che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 18 St. Lavoratori;
  • Licenziamenti nulli e/o discriminatori, indipendentemente dalle dimensioni del datore di lavoro;
  • Licenziamenti collettivi;
  • Impugnazione recesso da contratti di co.co.co. o di agenzia, nonché altri contratti di lavoro non subordinato, con contestuale domanda di riqualificazione del rapporto.

Hp escluse:

  • In assenza di recesso da parte del datore di lavoro/committente, anche se si verte in questioni attinenti la qualificazione del rapporto di lavoro;
  • Se il rapporto di lavoro di cui si chiede la riqualificazione sia estinto per naturale scadenza del termine (secondo l’orientamento giurisprudenziale che ritiene non applicarsi a tali fattispecie le conseguenze sanzionatorie di cui all’art. 18 St. lav.);
  • Recesso dei dirigenti (salvo il caso di recesso nullo o discriminatorio).

Struttura del nuovo rito

PRIMO GRADO

Il primo grado di giudizio innanzi al Tribunale del lavoro competente per territorio, si articola in due fasi:

1) Fase necessaria di “tutela urgente”

E’ una fase sommaria nella istruttoria, ma non cautelare, in quanto non occorre la prova del periculum.

Introduzione:

Ricorso al Giudice del lavoro contenente i requisiti ex art. 125 cpc, quindi: – nessuna decadenza da prove/eccezioni; – non è necessario articolare mezzi di prova che possono essere richiesti oralmente anche in prima udienza.; – le richieste effettuate dalle parte nei propri atti introduttivi, se necessario, potranno essere ampliate e modificate nella eventuale fase di opposizione.

Oggetto:

SOLO impugnazione dei licenziamenti o riqualificazione del rapporto di lavoro, salvo che si tratti di domande fondate sugli stessi identici fatti costitutivi.

Giudizio:

Depositato il ricorso, il Giudice fissa con decreto l’udienza che deve svolgersi entro 40 giorni.

Il ricorrente deve quindi notificare (anche a mezzo PEC) il ricorso unitamente al decreto del giudice  alla controparte almeno 25 gg prima dell’udienza fissata.

Il convenuto si deve costituire in giudizio almeno 5 gg prima dell’udienza fissata (il legislatore della riforma  non disciplina requisiti o contenuti).

N.B. tutti i termini previsti non sono perentori, e dunque, nell’ipotesi di mancato rispetto, il giudice sposterà l’udienza senza che ciò comporti preclusioni o decadenze di sorta.

All’udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede ad istruire la causa nel modo che ritiene opportuno (ex art. 421 cpc) e provvede con ordinanza immediatamente esecutiva ad accogliere o rigettare il ricorso.

L’ordinanza potrà assumere l’efficacia sostanziale di giudicato laddove non venga opposta entro 30 gg dalla comunicazione / notifica ad opera della parte vittoriosa. L’efficacia esecutiva della ordinanza non può essere sospesa o revocata  fino alla sentenza che definisce il giudizio instaurato a seguito della eventuale opposizione.

 

Commento: siamo certi che la fase di “tutela urgente” sia davvero a cognizione sommaria? Ipotizziamo che venga svolta una domanda avente ad oggetto questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro: si tratta di questioni che difficilmente possono essere risolte (in favore del ricorrente) a seguito di una pronuncia sommaria, in cui l’attività istruttoria è ridotta a quella minima indispensabile. Il rischio è quello che tali ricorsi vengano rigettati, dovendosi necessariamente introdurre la fase “eventuale” di opposizione. Si assisterebbe, così, più che ad uno snellimento delle procedure, ad una duplicazione del procedimento di primo grado (appunto diviso in due fasi che hanno caratteristiche similari e che sono potenzialmente svolte anche innanzi allo stesso magistrato).

 

Commento: cosa accade se la domanda esula dall’oggetto previsto per il nuovo rito? Ad es. cosa accade se una controversia viene introdotta nelle forme del nuovo rito, ma verte su una questione che doveva essere invece introdotta nelle forme del 414 cpc? (o viceversa). Deve essere dichiarata inammissibile oppure il Giudice può disporre il mutamento del rito (facendo così salvi gli effetti interruttivi della decadenza dall’azione)?

Non si può dare una risposta certa in quanto il Legislatore della riforma non ha affrontato l’argomento, né ha previsto una norma di rinvio alle disposizioni del cpc che regolano il mutamento del rito. Si attendono, quindi, chiarimenti in base alle prime pronunce in materia da parte del Tribunali.

Vero è che, in termini generali, nel processo il rito è scelto dal Giudice qualificando la domanda formulata dalla parte attrice. L’ordinamento giuridico, inoltre, in generale quando si sbaglia rito è propenso al suo cambiamento e alla sua regolarizzazione (v. ad es. 426 e 427 cpc; dlgs 150/2011 sulla semplificazione dei riti). Da ciò dovrebbe derivare che se un ricorso con un licenziamento ex art. 18 St. Lav. venisse proposto non con il nuovo rito, ma ai sensi dell’art. 414 cpc, il Giudice dovrebbe trattarlo ai sensi della nuova legge. Viceversa, se in un ricorso formulato con il nuovo rito dovessero essere azionate domande diverse da quelle esplicitamente ammesse, il Giudice dovrebbe fissare l’udienza ai sensi del 420 cpc e trattare la causa ex art. 414 cpc. Se cosi non fosse, si potrebbe giungere, nell’ipotesi di dichiarazione di inammissibilità dell’azione alla conseguenza della decadenza dall’azione, laddove fosse trascorso il termine di 180 gg per impugnare il licenziamento.

 

2) Fase eventuale di Opposizione

Introduzione:

Ricorso avverso l’ordinanza pronunciata nel rito sommario, avente i requisiti ex art. 414 cpc, che deve essere depositato innanzi al medesimo Tribunale che ha emesso il provvedimento opposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla notificazione dello stesso o dalla comunicazione se anteriore.

N.B. La legge Fornero non tratta l’argomento, ma si deve ritenere che il Giudice dell’opposizione (inteso come persona fisica), non possa essere lo stesso che ha trattato la fase sommaria. Ciò sulla scorta della pronuncia della C.Cost. n. 387/1999 che si pronunciò in tal senso sull’analogo problema della individuazione del giudice nella fase di opposizione ex art. 28 St. Lav. Si evdenziano, però, pronunce in senso contrario:  Cfr. Tribunale di Piacenza, sez. lavoro, ordinanza 12/11/2012, secondo cui, poichè l’oggetto della fase sommaria (solo fumus di fondatezza) sarebbe qualitativamente diverso rispetto a quello della eventuale fase di opposizione (merito pieno), lo stesso giudice persona fisica potrebbe essere chiamato a decidere entrambe le fasi.

Oggetto:

Preclusa la possibilità di svolgere domande diverse dalla impugnativa del licenziamento, salvo che fondate sui medesimi fatti costitutivi, o svolte nei confronti di soggetti rispetto ai quali la causa è comune o si intende essere garantiti.

Tutte le domande diverse da quelle previste come ammissibili dalla legge Fornero devono essere separate dal Giudice, che con ordinanza disporrà anche il mutamento del rito.

N.B. solo in questa fase le parti sono chiamate a svolgere tutte le difese, essendo soggette alle stesse preclusioni e decadenze del rito del lavoro.

Giudizio

Depositato il ricorso di opposizione, il Giudice fissa con decreto l’udienza che deve svolgersi entro 60 giorni.

Il ricorrente deve quindi notificare (anche a mezzo PEC) il ricorso unitamente al decreto del giudice  alla controparte almeno 40 gg prima dell’udienza fissata, ovvero 30 gg prima del termine decadenziale di 10 gg dall’udienza concesso al convenuto per costituirsi in giudizio

Il convenuto si deve costituire con una memoria ex art. 416 cpc.

All’udienza il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede ad istruire la causa nel modo che ritiene opportuno sulla base degli atti di istruzione richiesti dalle parti o disposti d’ufficio ex 421 cpc.

Il giudice decide con sentenza provvisoriamente esecutiva di accoglimento o rigetto della domanda, da depositare, completa di motivazione, entro 10 gg dall’udienza di discussione.

SECONDO GRADO

Contro la sentenza che decide sull’opposizione è ammesso reclamo innanzi alla Corte di appello territorialmente competente, da depositarsi a pena di decadenza entro 30 gg dalla comunicazione o notifica della sentenza se anteriore

Nei successivi 60 gg la Corte di appello fissa l’udienza di comparizione parti.

All’udienza la Corte, se ricorrono gravi motivi (e non il gravissimo danno ex art. 431 cpc) può sospendere l’efficacia esecutiva della sentenza, e sentite parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede ad istruire la causa nel modo che ritiene opportuno, sulla base degli atti di istruzione eventualmente ammessi, e decide con sentenza provvisoriamente esecutiva di accoglimento o rigetto della domanda, da depositare, completa di motivazione, entro 10 gg dall’udienza di discussione.

 

CASSAZIONE

Per ottenere l’eventuale sospensione della sentenza, è necessario farne richiesta direttamente alla Corte di appello, la quale valuterà se sussistono i gravi motivi esposti.

L’udienza di discussione si deve tenere non oltre 6 mesi dalla proposizione del ricorso.

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