Stop alle autocertificazioni: DVR obbligatorio per tutte le imprese dal 01/06/2013

Avvocato milano

Lavoro

In riferimento agli obblighi in materia di Sicurezza sul lavoro, la presente per ricordare che dal prossimo 1° giugno 2013 tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati (dunque anche quelle che occupano fino a 10 lavoratori, in qualsiasi settore), avranno l’obbligo di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), secondo i criteri stabiliti dagli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 (TU sulla saluta e sicurezza sull lavoro), a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Viene meno, dunque, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori la possibilità di “autocertificare” di aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente essere in possesso del relativo documento.

Si precisa che sono sottoposte all’obbligo di dotarsi del DVR tutte le aziende, comprese le  ditte individuali e i liberi professionisti che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore. Sono considerati lavoratori (ex art. 2, co. 1 Dlgs 81/08) anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda.

In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (ex art. 55 D.Lgs. 81/08) sono previste sanzioni sia pecuniarie che, nei casi più gravi, detentive.

Il DVR consiste tecnicamente in una relazione obbligatoria che ha ad oggetto l’individuazione di tutti i possibili rischi presenti nell’ambiente lavorativo e nello svolgimento delle mansioni atte a causare un danno alla salute, conseguente da infortuni o malattie professionali (si pensi ai lavori che comportano, ad es., l’uso di macchinari particolari o di sostanze tossiche etc). Nel DVR devono essere, quindi, chiaramente indicate le misure adeguate a prevenire e controllare i predetti rischi (ad. es. prevedendo la manutenzione periodica degli impianti e delle attrezzature e la predisposizione di un programma d’interventi allo scopo di ridurre nel tempo tali rischi e aumentare i livelli di sicurezza e dotando, ad es., i lavoratori di tutti i mezzi idonei alla prevenzione come caschi, protezioni, ecc.). Il predetto documento deve essere tenuto all’interno della sede di lavoro al fine di poter essere visionato e controllato dalla preposte autorità.

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