Ambito di applicazione del “nuovo processo breve”

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Licenziamento e processo breve

Abbiamo già parlato in diversi articoli di questo sito (cfr. “La riforma Fornero in pillole” e “Il nuovo processo breve”), del rito speciale introdotto dalla legge Fornero, specificatamente dedicato alle controversie giudiziali che hanno ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti nelle ipotesi di cui al novellato art. 18 L. 300/1970, anche quando debbano essere risolte questioni afferenti alla qualificazione del rapporto di lavoro.

Ci siamo anche interrogati su che cosa potesse accadere laddove la domanda introdotta nella forme del “nuovo rito” esulasse dall’oggetto previsto dalla legge. 

Ebbene, al riguardo, vi è stata una interessante pronuncia da parte del Tribunale del Lavoro di Palermo, il quale, con una ordinanza del 15/01/2013, ha sancito come il “nuovo rito accelerato” previsto per l’impugnazione dei licenziamenti NON possa essere adottato con riferimento alle ipotesi non espressamente contemplate dalla legge (ex art. 1 co. 47 L. 92/2012), come quella, ad esempio, relativa alla natura di un rapporto di lavoro concluso alla naturale scadenza del termine.

Nel caso sottoposto all’attenzione del Giudice, il ricorrente aveva, infatti, richiesto in via principale la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, invocando la nullità del termine apposto al contratto di co.co.pro. Secondo il Giudice, dunque, poiché l’oggetto del giudizio non è stato, in via “immediata”, l’impugnativa del licenziamento, la controversia sarebbe dovuta essere introdotta secondo il rito ordinario.

 

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