Come si tutela il credito di lavoro?

Cosa accade nell’ipotesi in cui il datore di lavoro ometta in tutto o in parte di corrispondere al lavoratore la retribuzione allo stesso spettante? In capo al lavoratore sorge un diritto di credito nei confronti del datore di lavoro, garantito da diverse disposizioni di legge.

In particolare:

  • le sentenze di condanna per crediti di lavoro sono immediatamente esecutive sin dal dispositivo della sentenza: questo significa che il lavoratore non deve attendere il deposito della sentenza per agire esecutivamente nei confronti del datore di lavoro che continui ad essere inadempiente nonostante la sentenza di condanna;
  • nell’ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, i crediti retributivi (per retribuzioni ed indennità legate alla cessazione del rapporto di lavoro, per il risarcimento del danno conseguente a licenziamento illegittimo o per mancata corresponsione dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori) sono assistiti, in via principale, da privilegio generale sui beni mobili del datore di lavoro, ex art. 2751 bis n. 1 cc: questo significa che, in caso di riparto di somme, tali crediti devono essere soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti, risultando posposti solo alle spese di giustizia. Nell’ipotesi di infruttuosa esecuzione sui beni mobili, i crediti del lavoratore si collocano, in via sussidiaria, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ex art. 2776 c.c. Secondo la Corte Costituzionale. godono del privilegio anche i crediti risarcitori per danni conseguenti ad infortuni sul lavoro (Cfr, C.Cost. 326/1983), malattia professionale di cui è responsabile il datore (C.Cost. 220/2002) o demansionamento illegittimo (C. Cost.113/2004);
  • nell’ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, quando, in particolare, i beni di quest’ultimo non sono affatto sufficienti per garantire i pagamenti dovuti, al fine di garantire, quanto meno, una tutela minima ai lavoratori, opera un apposito Fondo di Garanzia, istituito presso l’INPS dalla L. 297/1982, che si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento del TFR e dei crediti retributivi degli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, rientranti nei 12 mesi che precedono la dichiarazione di insolvenza.  Per maggiori dettagli si veda la circolare INPS n. 74/2008
  • in caso di ritardo nel pagamento del credito di lavoro, il lavoratore ha diritto a ricevere il capitale rivalutato, su cui si calcoleranno gli interessi nella misura legale. In particolare, ai sensi dell’art. 429 co. 3 cpc, quando il Giudice pronuncia sentenza di condanna nei confronti del datore di lavoro, deve determinare d’ufficio (quindi automaticamente, anche se il lavoratore non ne fa specifica richiesta – cfr. Cass. civ. Sez. Unite, 07-07-2010, n. 16036).), oltre agli interessi legali, anche il danno da svalutazione monetaria, da calcolarsi secondo il criterio legale rappresentato dall’indice dei prezzi fissati dall’Istat, ex art. 150 disp.att. cpc. La norma citata riguarda non solo il lavoratore subordinato, privato o pubblico, ma anche quello autonomo, ove la sua attività sia caratterizzata dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite (cd. parasubordinazione) – cfr.Cass. civ. Sez. lavoro, 27-09-2010, n. 20269
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