Le procedure concorsuali “telematiche”

fallimenti

Procedure telematiche

Si segnala un interessante “vademecum” pubblicato dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano, relativo alle indicazioni operative per l’applicazione della nuova disciplina concernente la comunicazione telematica degli atti nelle procedure concorsuali ai sensi del DL 179/2012, convertito dalla L.221/2012, che ha apportato numerose novità al RD 16.3.1942, n. 267.

La nuova disciplina trova applicazione dal 19/12/2012 a tutti i nuovi fallimenti e a quelli già pendenti in relazione ai quali il curatore non abbia ancora fatto l’avviso ex art. 92 LF. In relazione al concordato preventivo, la nuova disciplina trova applicazione a far data dal 19/12/2012 per i nuovi concordati e a quelli già aperti in relazione ai quali non sia ancora stata effettuata la comunicazione dell’udienza di adunanza dei creditori. In relazione alla amministrazione straordinaria, la nuova disciplina trova applicazione a far data dal 19/12/2012 per tutte le nuove procedure nonché per quelle pendenti in relazione alle quali il commissario giudiziale non abbia inviato ancora ai creditori l’avviso per l’accertamento del passivo.

Principali novità:

  • si segnala la nuova formulazione dell’art. 15 LF, che prevede la comunicazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese. Si farà ricorso alla notifica “tradizionale” tramite Ufficiale Giudiziario, solo in via di eccezione, nelle’ipotesi in cui l’avviso mediante PEC non sia andato a buon fine o non vi si possa ricorrere;
  • la comunicazione ex art. 92 LF da parte del Curatore, ai creditori e titolari di diritti reali o personali su beni del fallito dovrà essere eseguita a mezzo PEC, e solo ove non possibile, a mezzo racc. o fax;
  • le istanze di ammisione al passivo ed i relativi documenti a suffragio delle domande, ex art. 93 LF, dovranno essere trasmessi al Curatore del fallimento sempre a mezzo PEC. In cancelleria dovranno essere depositati gli originali dei titoli di credito;
  • Una copia dello stato passivo del fallimento, una volta reso esecutivo, dovrà essere trasmessa a tutti i ricorrenti dal Curatore, sempre a mezzo PEC, cosi come il progetto di ripartizione, le fissazioni delle udienze per discutere il rendiconto del curatore, la proposta di concordato e la relativa approvazione, il ricorso e il decreto del Tribunale nel procedimento di esdebitazione, ecc..

Si legga qui per una interessante sintesi delle novità.

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