In parole semplici, la normativa sul whistleblowing consente al dipendente (o altro soggetto, anche esterno ad una realtà, pubblica o privata) di segnalare comportamenti, atti od omissioni e, in generale, attività illecite che potrebbero ledere l’ente privato o l’interesse pubblico / integrità dell’amministrazione pubblica.
😎 Lo strumento che l’ente pubblico o privato deve mettere a disposizione per effettuare le segnalazioni, deve garantire al segnalante caratteristiche di anonimato, sicurezza e indipendenza ed essere in ogni caso in grado di proteggere il segnalante stesso da eventuali ritorsioni e discriminazioni conseguenti la segnalazione.
📖 In Italia la regolamentazione del Whistleblowing è stata introdotta con la Legge 90/2012 nel settore pubblico, per poi essere estesa al settore privato con la 179/2017. Recentemente, la normativa è stata ulteriormente modificata dal D.lgs. n. 24/2023, in attuazione della Direttiva UE 2018/1937.
In pratica, sono state ampliate le tutele in caso di segnalazioni di illeciti, estendendo l’ambito di applicazione soggettivo (i soggetti che possono segnalare) e le procedure per preservare i segnalanti da possibili ritorsioni.
I soggetti che rientrano nell’ambito applicativo delle nuove norme, infatti, devono predisporre “canali” per le segnalazioni che garantiscano adeguati standard di sicurezza per tutelare l’identità dei segnalanti, attraverso piattaforme informatiche.
Sono state anche previste sanzioni in caso di violazione della normativa, la cui applicazione è demandata all’ANAC.
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